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Document 31991L0684

Direttiva 91/684/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti

GU L 376 del 31.12.1991, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/684/oj

31991L0684

Direttiva 91/684/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1991 pag. 0038 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0026


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che modifica la direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti

(91/684/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (1), modificata dalla direttiva 89/662/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno, conformemente all'articolo 10 della direttiva 89/437/CEE, adeguare al progresso scientifico e tecnologico talune disposizioni dell'allegato per quanto riguarda l'individuazione di stafilococchi negli ovoprodotti e le temperature di deposito di taluni ovoprodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 89/437/CEE è modificato come segue:

1) Il testo del capitolo VI, punto 1, lettera b), terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- Staphylococcus aureus: assenza in 1 g di ovoprodotto.»

2)

Il testo del capitolo IX, punto 3, quarto trattino è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.

(2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

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