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Document 31992R1801

Regolamento (CEE) n. 1801/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi d' entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1992/1993

GU L 182 del 2.7.1992, p. 83–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1801/oj

31992R1801

Regolamento (CEE) n. 1801/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi d' entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1992/1993

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/07/1992 pag. 0083 - 0083


REGOLAMENTO (CEE) N. 1801/92 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1992 che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1992/1993 i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1742/92 del Consiglio (3);

considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato il prezzo deve, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, essere determinato in modo che, per i cereali generali concorrenti, il prezzo indicativo possa essere raggiunto sul mercato di Duisburg;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'entrata delle farine di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2226/88 del Consiglio (4); che, dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme, risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) dello stesso regolamento sono fissati come segue:

in ECU

per tonnellata Frumento

(grano tenero e frumento segalato): 221,68 Segala: 201,37 Orzo: 201,37 Granturco: 201,37 Frumento (grano) duro: 264,31 Avena: 193,32 Grano saraceno: 201,37 Sorgo: 201,37 Miglio: 201,37 Scagliola: 201,37 Farina di frumento e frumento segalato: 337,10 Farina di segala: 310,92 Semole e semolini di frumento tenero: 364,07 Semole e semolini di frumento duro: 414,90

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 6. (4) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 23.

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