EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2047

REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa i prezzi, gli aiuti e le trattenute applicabili nel settore dell' olio d' oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993

GU L 215 del 30.7.1992, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2047/oj

31992R2047

REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa i prezzi, gli aiuti e le trattenute applicabili nel settore dell' olio d' oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993 -

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa i prezzi, gli aiuti e le trattenute applicabili nel settore dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, l'articolo 234, paragrafo 2 e l'articolo 290, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna e in Portogallo, ad un prezzo d'intervento dell'olio d'oliva di entità diversa da quella dei prezzi comuni; che le modalità del ravvicinamento dei prezzi d'intervento dell'olio d'oliva applicabili in Spagna e in Portogallo sono previste dall'articolo 92, paragrafo 2, secondo trattino e dall'articolo 290, paragrafo 2, secondo trattino dell'atto di adesione;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo di entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato corrisponda, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo del mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione per l'olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare l'importo dell'aiuto comunitario in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio della campagna; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione degli aiuti spagnoli e portoghesi ai livelli indicati qui di seguito;

considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 e dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE devono essere fissate le percentuali dell'aiuto alla produzione da riservare, da un lato, al finanziamento delle azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e, dall'altro, al finanziamento delle spese connesse alle attività delle organizzazioni riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3416/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, concernente l'introduzione dell'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo (5), stabilisce i criteri per il ravvicinamento dell'aiuto al livello comunitario; che, in applicazione di tali criteri, occorre fissare gli importi dell'aiuto al consumo in Spagna e in Portogallo, per la campagna 1992/1993, ai livelli indicati nel presente regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata, da un lato, al finanziamento di azioni degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo e, dall'altra, al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1992/1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva è fissato come segue:

a) prezzo indicativo alla produzione: 322,01 ecu/100 kg

b) prezzo d'intervento:

- per la Spagna:183,27 ecu/100 kg

- per il Portogallo:198,48 ecu/100 kg

- per la Comunità dei dieci:202,37 ecu/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di mercato dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- prezzo rappresentativo di mercato:191,78 ecu/100 kg

- prezzo di entrata:188,48 ecu/100 kg.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'aiuto alla produzione è fissato come segue:

a) aiuto alla produzione:

- per la Spagna:55,47 ecu/100 kg

- per il Portogallo:52,98 ecu/100 kg

- per la Comunità dei dieci:84,33 ecu/100 kg

b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna:

- per la Spagna:61,89 ecu/100 kg

- per il Portogallo:59,40 ecu/100 kg

- per la Comunità dei dieci:92,12 ecu/100 kg.

Articolo 4

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'1,6 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva negli Stati membri produttori.

2. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in forza di detto regolamento, è fissata all'1,2 %.

Articolo 5

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli importi dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo sono fissati come segue:

- per la Spagna:45,75 ecu/100 kg

- per il Portogallo:48,25 ecu/100 kg.

Articolo 6

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata al 2 %.

2. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata allo 0,7 %.

Articolo 7

I prezzi di cui al presente regolamento si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3 grammi per 100 grammi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).(2) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 22.(3) GU n. C 150 del 15. 6. 1992.(4) GU n. C 169 del 6. 7. 1992.(5) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 6.

Top