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Document 31992R2066

Regolamento (CEE) n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

GU L 215 del 30.7.1992, p. 49–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2066/oj

31992R2066

Regolamento (CEE) n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0049 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0193
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0193


REGOLAMENTO (CEE) N. 2066/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il settore delle carni bovine è costantemente influenzato da fattori economici che determinano uno squilibrio strutturale tra la domanda e l'offerta sul mercato comunitario, tenuto conto delle possibilità d'esportazione nei paesi terzi;

considerando che gli obiettivi di risanamento della situazione dell'agricoltura nel suo complesso impongono l'adozione di varie misure, tanto nei settori agricoli che forniscono le materie prime per l'allevamento dei bovini, quanto nello stesso settore delle carni bovine; che gli effetti combinati di tali misure si traducono in una diminuzione del prezzo d'intervento in quest'ultimo settore;

considerando che le conseguenze che ne derivano per i produttori dovrebbero essere congruamente compensate con alcuni premi, limitando nel contempo il numero degli animali maschi che danno diritto al premio ad un livello corrispondente ad un'azienda economicamente valida; che, tenuto conto delle varie attività specifiche d'allevamento, occorre lasciare in vigore il premio speciale per i produttori di carni bovine ed il premio per il mantenimento delle vacche nutrici; che, nel rivedere le rispettive condizioni di concessione, è opportuno adeguare tali regimi alla nuova situazione;

considerando che il riorientamento dei premi non dovrà tradursi in un aumento della produzione globale; che, a tal fine, occorre limitare il numero di capi aventi diritto al premio applicando rispettivamente massimali regionali e massimali individuali da stabilirsi in funzione degli anni di riferimento; che, per quanto riguarda il regime del premio speciale, la maggior parte degli Stati membri non dispone delle informazioni necessarie per stabilire massimali di riferimento individuali per ciascun produttore; che siffatte valutazioni dettagliate creerebbero inoltre difficoltà amministrative di vario tipo; che occorre pertanto lasciare agli Stati membri la libertà di fissare massimali individuali o massimali regionali;

considerando che la macellazione di un numero troppo elevato di capi durante la stagione della macellazione rischia di perturbare il mercato e di comportare eccessivi acquisti all'intervento; che per incentivare la macellazione degli animali maschi fuori del periodo annuale di fine pascolo è opportuno concedere, a determinate condizioni, un premio addizionale al premio speciale per gli animali macellati fuori stagione nei primi quattro mesi dell'anno;

considerando che, per il regime del premio per vacca nutrice, è invece opportuno prevedere la fissazione di massimali di riferimento individuali; che in seguito ad eventuali cambiamenti nei patrimoni o nelle capacità produttive dei beneficiari può essere necessario procedere a determinati adattamenti sul piano della produzione; che è quindi opportuno prevedere che i diritti acquisiti in materia di massimali individuali possano essere trasferiti, a determinate condizioni, ad altri produttori insieme con l'azienda o senza mantenere il legame tra i diritti al premio e le superfici lavorate;

considerando che sia i nuovi produttori, sia i produttori già in attività, ma il cui massimale individuale non corrisponde per vari motivi all'evoluzione normale del numero di vacche nutrici, non devono essere esclusi dal diritto al premio; che a tal fine occorre prevedere la costituzione di una riserva nazionale, ricorrendo inizialmente ad un prelievo forfettario sui massimali individuali di tutti i produttori, che in seguito sarà alimentata e gestita secondo criteri comunitari; che per la stessa ragione conviene sottoporre il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda a regole che consentano il ritiro, senza pagamento compensativo, di una parte di questi diritti trasferiti e di trasferire i diritti ritirati alla stessa riserva nazionale;

considerando che per sostenere i produttori nelle zone svantaggiate conviene prevedere la creazione di una riserva addizionale da distribuire esclusivamente a questi produttori;

considerando che è opportuno stabilire un nesso tra zone o località sensibili e la produzione di vacche nutrici, in modo da garantire il mantenimento di tale produzione, specialmente in regioni che non offrono altre alternative;

considerando inoltre che, dato l'accentuarsi della tendenza a una produzione bovina intensiva, è d'uopo prendere in considerazione, per calcolare i premi connessi con l'allevamento, le varie possibilità d'impiego del potenziale foraggero di ogni azienda, correlate al numero e alle specie di animali presenti nell'azienda stessa; che, segnatamente per incentivare una produzione estensiva, è opportuno, da un lato, limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima di capi detenuti nell'azienda e, dall'altro, concedere un importo complementare ai produttori che non superi un tasso di carico minimo; che, tuttavia, occorre prendere in considerazione la situazione dei piccoli produttori;

considerando che uno dei fattori che contribuiscono a destabilizzare la situazione del mercato è rappresentato dalla presenza negli allevamenti di un gran numero di vitelli maschi, appartenenti a razze ad orientamento lattiero; che, date le diverse strutture di produzione negli Stati membri, è opportuno lasciare loro la scelta tra il pagamento di un premio alla macellazione di tali vitelli e il ricorso ad un nuovo meccanismo di intervento per le carcasse leggere di animali maschi;

considerando che gli importi del premio speciale e del premio per vacca nutrice devono essere modificati progressivamente e in più fasi; che, al fine di raggiungere l'obiettivo economico perseguito, i premi devono essere concessi entro un certo termine;

considerando che l'agricoltura nel territorio dei nuovi Laender tedeschi versa ancora in una situazione particolare rispetto al resto della Comunità; che essa è oggetto di un processo di ristrutturazione continuo e profondo, attraverso il quale la dimensione e la conduzione di numerose aziende cambieranno, così come cambierà la loro struttura produttiva; che queste circostanze particolari devono essere prese in considerazione procedendo all'adozione, a titolo transitorio, di misure specifiche; che è pertanto necessario sia fissare massimali regionali particolari per i regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice, sia autorizzare la Germania a disciplinare i dettagli del funzionamento di dette misure; che il Consiglio deciderà, in base ad una relazione della Commissione, in merito all'integrazione del territorio dei nuovi Laender tedeschi nel regime comunitario;

considerando che, per quanto riguarda il premio per il mantenimento delle vacche nutrici, è necessario prevedere condizioni specifiche di transizione dal vecchio al nuovo regime;

considerando che, al fine di preservare la coerenza del diritto agrario comunitario, è opportuno, per l'applicazione delle condizioni relative all'estensivizzazione della produzione, avvalersi degli atti legislativi vigenti; che nella fattispecie si tratta del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4) e della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (5);

considerando che il controllo delle attività dell'allevamento che beneficiano di premi rende necessario un sistema di marcatura e di registrazione delle mandrie che soddisfi criteri identici per tutta la Comunità;

considerando che, per amplificare la legislazione agricola, è opportuno raggruppare i regimi dei premi e delle misure d'intervento in due sezioni distinte del regolamento (CEE) n. 805/68 (6);

considerando che conviene abrogare i regolamenti (CEE) n. 468/87 (7) e n. 1357/80 (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) Prima dell'articolo 4 bis è inserita la seguente indicazione:

«Sezione 1 - Regimi di premi».

2) Il testo dell'articolo 4 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 a

Ai sensi della presente sezione s'intende per:

- Produttore: l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che pratichi l'allevamento di animali della specie bovina;

- Azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro;

- Vacca nutrice:

i) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne e

ii) una giovenca pregna rispondente alle stesse condizioni che sostituisca una vacca nutrice.

Articolo 4

b

1. Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, su richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di eta di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

2. Il premio è concesso al massimo due volte nella vita di ogni bovino maschio:

- la prima volta quando ha raggiunto 10 mesi di età,

- la seconda volta quando ha raggiunto 22 mesi di età.

Per beneficiare del premio, ogni capo che ha raggiunto l'età di cui al primo comma e che sia oggetto di una domanda, deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso per un periodo determinato.

3. Se in una regione il numero totale dei capi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale, il numero dei capi che possono beneficiare del premio per singolo produttore durante l'anno in questione è ridotto proporzionalmente.

Per il calcolo del numero totale si tiene conto soltanto dei capi oggetto di una domanda per la fascia di età compresa tra 10 e 21 mesi.

Ai sensi del presente articolo,

a) per regione: si intende uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;

b) per massimale regionale: si intende il numero di capi che hanno beneficiato, in una determinata regione e a titolo di un anno di riferimento, del premio speciale; come anno di riferimento gli Stati membri possono scegliere il 1990, il 1991 o il 1992 per l'insieme del loro territorio. Gli Stati membri informano la Commissione, entro il 31 gennaio 1993, dell'anno di riferimento da essi scelto.

4. Gli Stati membri, qualora dispongano delle necessarie informazioni, possono assegnare massimali individuali a tutti i produttori, entro i limiti dei loro massimali regionali e secondo criteri obiettivi.

In tal caso,

a) il diritto al premio di ogni produttore è limitato al suo massimale individuale;

b) la riduzione proporzionale non è applicata;

c) gli Stati membri stabiliscono condizioni di gestione particolari ispirandosi ai principi di cui agli articoli 4 e e 4 f.

5. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio al momento della macellazione dei bovini. Esso non viene però concesso se il peso della carcassa è inferiore a 200 kg.

Il premio viene versato o riversato ai produttori.

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare in Irlanda del Nord un sistema di concessione del premio speciale differente dal sistema applicato nel rimanente territorio.

6. Per singolo capo avente diritto l'importo del premio è fissato a:

- 60 ecu nell'anno civile 1993;

- 75 ecu nell'anno civile 1994;

- 90 ecu a decorrere dall'anno civile 1995.

Salvo casi eccezionali debitamente giustificati, il premio deve essere versato non appena siano espletati i controlli e al più tardi il 30 giugno successivo all'anno civile per il quale è stata inoltrata domanda di premio.

7. Al più tardi a partire dalla prima domanda di premio, ogni bovino maschio deve essere provvisto di un documento amministrativo fino alla macellazione.

8. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 4

c

1. Qualora in uno Stato membro il numero di bovini maschi macellati durante il periodo compreso tra il 1o settembre e il 30 novembre sia superiore al 40 % dell'insieme dei bovini maschi macellati annualmente, i produttori possono beneficiare, a richiesta, a decorrere dall'anno civile 1993, di un premio addizionale al premio speciale concesso conformemente all'articolo 4 b (premio di destagionalizzazione).

Per la costatazione del superamento del tasso del 40 %, si tiene conto delle macellazioni effettuate nel corso del secondo anno precedente l'anno in cui viene macellato l'animale che beneficia del premio.

Per l'applicazione del presente articolo nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord è considerata come entità separata.

2. L'importo di tale premio è fissato a 60 ecu per bovino maschio che ha già beneficiato del premio speciale e che è macellato nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 aprile dell'anno successivo.

3. La Commissione presenterà al Consiglio, entro la fine del 1995, una relazione sugli effetti di questo regime di premi, corredandola eventualmente delle opportune proposte.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 4

d

1. Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice).

2. Il beneficio del premio per singolo produttore viene limitato applicando un massimale individuale. Questo massimale è uguale al numero di capi per i quali è stato concesso un premio a titolo di un anno di riferimento, diminuito in modo che si possa costituire la riserva nazionale di cui all'articolo 4 f. Come anno di riferimento gli Stati membri possono scegliere il 1990, il 1991 o il 1992. Gli Stati membri informano la Commissione, entro il 31 gennaio 1993, dell'anno di riferimento da essi scelto.

3. In caso di circostanze naturali che abbiano occasionato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per l'anno di riferimento, può essere preso in considerazione il numero corrispondente ai versamenti effettuati nell'anno di riferimento più vicino.

Se per l'anno di riferimento non è versato il premio o è stato versato un premio ridotto in seguito all'applicazione delle sanzioni previste a tal fine, è preso in considerazione il numero accertato in occasione del controllo che ha dato luogo a tali sanzioni.

4. Il beneficio del premio spetta al produttore cui il premio è stato versato a titolo dell'anno di riferimento e che ha chiesto il premio anche per gli anni che vanno fino al 1992 incluso.

5. Il premio è concesso a un produttore che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda e che durante tale periodo, per almeno sei mesi consecutivi, detenga un numero di vacche nutrici almeno pari a quello per il quale è richiesto il premio.

Per contro, la cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce un impedimento alla corresponsione del premio.

6. Il premio può essere concesso anche a un produttore che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, a condizione che la quantità di riferimento individuale di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (9) sia inferiore o uguale a 60 000 kg.

In tal caso il premio è concesso per un numero di vacche nutrici non superiore a 10 capi all'anno per azienda, sempreché gli animali in questione vengano detenuti nell'azienda stessa per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

L'appartenenza delle vacche alla mandria nutrice oppure alla mandria lattiera viene verificata in base soprattutto alla summenzionata quantità di riferimento del beneficiario e ad una resa lattiera media da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 27.

7. Per capo avente diritto l'importo del premio è fissato a:

- 70 ecu nell'anno civile 1993;

- 95 ecu nell'anno civile 1994;

- 120 ecu a decorrere dall'anno civile 1995.

Salvo casi eccezionali debitamente giustificati, il premio deve essere versato non appena siano espletati i controlli e al più tardi il 30 giugno successivo all'anno civile per il quale è stata inoltrata domanda di premio.

Gli Stati membri sono autorizzati ad erogare un premio nazionale complementare, nei limiti di un importo di 25 ecu per vacca, sempreché questa misura non dia luogo a discriminazioni tra allevatori di un medesimo Stato membro.

Per quanto riguarda le aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2052/88 (10), i primi 20 ecu per vacca del premio complementare sono finanziati dal FEAOG, sezione garanzia.

8. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare:

- quelle che consentono agli Stati membri di determinare, tenuto conto della struttura delle loro mandrie di vacche nutrici, la riduzione di cui al paragrafo 2,

- quelle relative alla definizione della nozione di vacca nutrice di cui all'articolo 4 a.

(11) Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13). Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 816/92 (Gu n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83).

(12) Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9).

Articolo 4

e

1. Il produttore che venda o trasferisca in altro modo la sua azienda può trasferire al successore nell'azienda tutti i diritti al premio per vacca nutrice. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori, senza trasferire l'azienda. La Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all'articolo 27, norme specifiche quanto al numero minimo che può formare oggetto di un trasferimento parziale.

Nel caso di un trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda una parte dei diritti trasferiti, non superiore al 15 %, è riversata senza compenso nella riserva nazionale dello Stato membro in cui è situata l'azienda, per essere distribuita gratuitamente ai nuovi produttori o ad altri produttori prioritari di cui all'articolo 4 f, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri:

a) prendono le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori delle zone sensibili o delle regioni in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;

b) possono prevedere che il trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra produttori o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare cessioni temporanee della parte dei diritti al premio non destinati ad essere utilizzati dal produttore che ne dispone.

4. I diritti al premio trasferiti e/o ceduti temporaneamente a un produttore si sommano a quelli che gli sono stati assegnati inizialmente nell'ambito del suo massimale individuale.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Tali modalità riguardano in particolare le disposizioni che consentono agli Stati membri di risolvere i problemi connessi con il trasferimento di diritti al premio da parte di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende.

Articolo 4

f

1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale iniziale pari, al minimo, all'1 % e, al massimo, al 3 % del numero totale degli animali per i quali, a titolo dell'anno di riferimento, è stato concesso un premio per vacca nutrice ai produttori la cui azienda si trovi nel suo territorio. Nella riserva nazionale confluiscono anche i diritti al premio ritirati conformemente all'articolo 4 e, paragrafo 1.

Per la Germania, la riserva nazionale iniziale è calcolata in base al numero totale degli animali per i quali, a titolo dell'anno di riferimento, è stato concesso un premio per vacca nutrice ai produttori la cui azienda è situata nei vecchi Laender tedeschi. Tale riserva riguarda unicamente detti produttori.

2. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali per la concessione, entro i limiti delle stesse, di diritti, in particolare, ai produttori seguenti:

a) produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente al 1o gennaio 1993 e che hanno dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che l'applicazione dei massimali individuali conformemente all'articolo 4 d, paragrafo 2 metterebbe in pericolo la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore bovino stabilito anteriormente al 1o gennaio 1993;

b) produttori che hanno presentato per l'anno di riferimento una domanda di premio che, in seguito a circostanze eccezionali, non corrisponde alla reale situazione constatata durante gli anni precedenti;

c) produttori che hanno presentato regolarmente domande di premio senza avere tuttavia presentato una tale domanda per l'anno di riferimento;

d) produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta durante l'anno successivo all'anno di riferimento o negli anni successivi;

e) produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente adibite all'allevamento bovino da altri produttori.

3. È costituita una riserva addizionale uguale all'1 % della somma dei massimali individuali dei produttori delle zone svantaggiate di ogni Stato membro; tale riserva è assegnata esclusivamente ai produttori di queste stesse zone secondo criteri stabiliti dagli Stati membri.

Per la Germania, la riserva addizionale è uguale all'1 % della somma dei massimali individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nelle zone svantaggiate dei vecchi Laender tedeschi. Tale riserva riguarda unicamente detti produttori.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Secondo la stessa procedura sono adottate:

- le misure applicabili qualora in uno Stato membro non sia utilizzata la riserva nazionale;

- le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime preesistente al regime previsto dal presente regolamento, in particolare quelle riguardanti i produttori che hanno beneficiato del premio per vacca nutrice per la prima volta a titolo dell'anno 1991 o 1992, qualora tale anno segua immediatamente l'anno di riferimento scelto dallo Stato membro in questione.

5. Anteriormente al 1o luglio 1996 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime previsto all'articolo 4 e e al presente articolo, corredandola eventualmente delle necessarie proposte.

Articolo 4

g

1. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA (unità bestiame adulto) e correlato alla superficie foraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall'applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superi 15 UBA.

2. Il coefficiente di densità è fissato a:

- 3,5 UBA/ha nell'anno civile 1993,

- 3 UBA/ha nell'anno civile 1994,

- 2,5 UBA/ha nell'anno civile 1995,

- 2 UBA/ha a decorrere dall'anno civile 1996.

3. Per determinare il coefficiente di densità dell'azienda si tiene conto:

- dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche lattiere necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata mediante l'apposita tabella riprodotta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2328/91;

- della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini. Non sono compresi in questa superficie: i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri, nonché le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, o per colture che beneficiano dello stesso regime previsto per i produttori di talune colture arabili ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione, diverso da quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91. La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista secondo regole da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 27.

4. I bovini dichiarati per beneficiare del premio speciale o del premio per vacca nutrice devono essere identificati mediante un marchio appropriato. Tale segno distintivo deve essere riprodotto su uno speciale registro tenuto dal produttore.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27, in particolare quelle che permettono di evitare di eludere l'applicazione del coefficiente di densità.

Articolo 4

h

1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un importo complementare di 30 ecu per premio concesso, a condizione che il coefficiente di densità accertato per le loro aziende durante l'anno civile sia inferiore a 1,4 UBA/ha.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 4

i

1. Gli operatori possono beneficiare di un premio alla trasformazione dei vitelli maschi appartenenti a una razza lattiera ritirati dalla produzione prima di superare dieci giorni di età (premio di trasformazione).

2. L'importo del premio è fissato a 100 ecu per vitello ritirato. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati, il premio è versato entro un termine che non può superare quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda.

3. Ogni Stato membro può decidere, tenendo conto della propria struttura produttiva, di non applicare il premio di trasformazione. In tal caso esso partecipa al regime speciale di intervento per le carcasse leggere di cui all'articolo 6 a.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 27, la Commissione:

- adotta le modalità d'applicazione del presente articolo e

- può modificare l'importo del premio o decidere di sospenderne la concessione.

Articolo 4

j

Qualora sia accertata di un'infrazione all'articolo 2 della direttiva 88/146/CEE (13), l'animale in questione è escluso dal beneficio dei premi previsti dalle disposizioni della presente sezione.

(14) Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16).

Articolo 4

k

1. In deroga alle disposizioni della presente sezione, per il territorio dei nuovi Laender tedeschi:

a) sono fissati massimali regionali particolari pari a:

780 000 bovini maschi per il premio speciale,

180 000 vacche nutrici per il premio per vacca nutrice.

Questi massimali comprendono sia i diritti ai premi da distribuire inizialmente, sia ogni riserva costituita per tale territorio;

b) la Germania può autorizzare il trasferimento di diritti al premio fra i due massimali particolari fino a concorrenza del 15 % del totale di detti massimali;

c) la Germania determina le condizioni relative alla distribuzione dei massimali particolari e può, in particolare, prevederne la ripartizione regionale.

2. La Commissione può adottare modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.

3. Entro la fine del 1995 la Commissione presenta al Consiglio una relazione corredata di proposte relative all'applicazione, nel territorio dei nuovi Laender tedeschi, delle disposizioni applicabili nel resto della Comunità.

Entro la fine del 1996 il Consiglio si pronuncia su tali proposte.

Articolo 4

l

Le spese connesse con la concessione di premi di cui alla presente sezione sono considerate come misure di intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.»

3) Prima dell'articolo 5 è inserita la seguente indicazione:

«Sezione 2 - regime d'intervento».

4) Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri, o in una regione di uno Stato membro, di una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate, dei codici NC 0201 10 e da 0201 11 a 0201 20 59, originarie della Comunità, può essere deciso nell'ambito di gare, bandite per garantire un sostegno accettabile del mercato, tenendo conto dell'andamento stagionale delle macellazioni.

Tali acquisti non possono superare, all'anno e per tutta la Comunità, i quantitativi seguenti:

- 750 000 tonnellate per il 1993;

- 650 000 tonnellate per il 1994;

- 550 000 tonnellate per il 1995;

- 400 000 tonnellate per il 1996;

- 350 000 tonnellate a decorrere dal 1997.

2. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, le gare possono essere bandite, conformemente alla procedura prevista al paragrafo 7, se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro sono simultaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni, per un periodo di due settimane consecutive:

- il prezzo medio del mercato comunitario constatato sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore all'84 % del prezzo d'intervento;

- il prezzo medio di mercato constatato sulla base di detta tabella nello o negli Stati membri o in una o nelle regioni di uno Stato membro è inferiore all'80 % del prezzo di intervento.

Il prezzo di intervento è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

3. La sospensione delle gare per una o più qualità o gruppi di qualità è decisa quando si verifichi una delle due situazioni seguenti:

- per due settimane consecutive le due condizioni di cui al paragrafo 2 non sono simultaneamente soddisfatte;

- gli acquisti all'intervento non risultano più adeguati, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 1.

4. Si ricorre inoltre all'intervento se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, accertato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se in uno Stato membro o regioni di uno Stato membro il prezzo medio di mercato dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, accertato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento; in questo caso, si procede agli acquisti per le categorie interessate negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui il livello di prezzo è inferiore a tale limite.

Per questi acquisti, fatto salvo il paragrafo 5, sono accettate tutte le offerte.

I quantitativi acquistati conformemente al presente paragrafo non sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui al paragrafo 1.

5. Possono essere accettate in virtù dei regimi d'acquisto di cui ai paragrafi 1 e 4 soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato accertato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un'importo da determinare in base a criteri oggettivi.

6. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, i prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro delle gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessati. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'oneri da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

7. Secondo la procedura prevista all'articolo 27:

- sono determinati le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;

- viene decisa l'apertura o la riapertura delle gare e la loro sospensione, nei casi di cui al paragrafo 3, ultimo trattino;

- sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;

- viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 5;

- sono decise le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle destinate ad evitare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato;

- vengono eventualmente stabilite le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

La Commissione decide:

- in merito all'apertura degli acquisti di cui al paragrafo 4, nonché alla loro sospensione nel caso in cui non sia più soddisfatta una o più condizioni previste in tale paragrafo;

- in merito alla sospensione degli acquisti di cui al paragrafo 3, primo trattino.

Articolo 6

a

1. Durante il periodo 1o gennaio 1993-31 dicembre 1995 possono essere prese le misure speciali di intervento previste al paragrafo 2. Dette misure sono applicabili esclusivamente negli Stati membri che non applicano il premio di trasformazione di cui all'articolo 4 i.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro di talune carni fresche o refrigerate, provenienti da bovini maschi la cui carcassa pesa da 150 a 200 chilogrammi, originari della Comunità, puo essere deciso nel quadro di procedure di gara.

3. I quantitativi di carni acquistate nel quadro delle misure speciali sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27.»

5) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Gli importi da pagare in virtù del presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.»

Articolo 2

1. Alle domande di premio speciale presentate per l'anno civile 1992 continua ad applicarsi il vecchio articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68.

Il regolamento (CEE) n. 468/87 è abrogato con effetto al 1o gennaio 1993. Esso resta applicabile alle domande presentate fino al 31 dicembre 1992 al più tardi.

2. Il regolamento (CEE) n. 1357/80 è abrogato con effetto al 1o gennaio 1993. Esso resta applicabile alle domande presentate fino al 31 dicembre 1992 al più tardi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.

L'articolo 1, paragrafo 4 è applicabile a decorrere dalla prima gara bandita nel 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 29.(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992.(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 20.(4) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16).(7) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4.(8) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.

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