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Document 31992D0392

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativa alla compensazione nazionale temporanea a favore degli agricoltori tedeschi (92/392/CEE)

GU L 215 del 30.7.1992, p. 100–101 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/392/oj

31992D0392

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativa alla compensazione nazionale temporanea a favore degli agricoltori tedeschi (92/392/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0100 - 0101


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativa alla compensazione nazionale temporanea a favore degli agricoltori tedeschi (92/392/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, al fine di compensare le perdite di reddito degli agricoltori dovute alle riduzioni dei prezzi in moneta nazionale provocate in Germania dall'adeguamento dei tassi di conversione agricoli, il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli (4) ha stabilito che la concessione, a condizioni ben determinate, di un aiuto nazionale speciale corrisposto nel quadro del regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è compatibile con il mercato comune; che le disposizioni relative all'aiuto contenute nel regolamento stesso non sono limitate nel tempo; che, con la direttiva 85/361/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli (5), il Consiglio ha stabilito le condizioni per corrispondere un aiuto speciale utilizzando il regime IVA;

considerando che, nell'adottare la direttiva 85/361/CEE, il Consiglio aveva osservato che le conseguenze dello smantellamento degli importi compensativi monetari sarebbero state temporanee e decrescenti; che i redditi agricoli hanno recentemente registrato, in Germania, un'evoluzione insoddisfacente; che la direttiva 85/361/CEE è venuta a scadere il 31 dicembre 1991; che è pertanto opportuno prevedere un aiuto al reddito degli agricoltori tedeschi per il 1992;

considerando che la concessione dell'aiuto previsto dalla direttiva 85/361/CEE è correlata alla produzione; che alla necessità di sostenere temporaneamente i redditi del 1992 si potrebbe provvedere in modo più adeguato con misure di aiuto nazionale all'attività agricola; che occorre tenere nel debito conto le strutture agrarie dei «Laender» dell'ex Repubblica democratica tedesca; che l'aiuto di cui alla decisione 88/402/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla concessione di un aiuto ai produttori agricoli nella Repubblica federale di Germania (6) dovrebbe essere concesso nonostante la presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la decisione 88/402/CEE, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere ai produttori agricoli, dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992, un aiuto nazionale speciale non collegato ai prezzi né al volume della produzione, secondo le seguenti condizioni:

1) i singoli agricoltori beneficiano di un aiuto per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata della loro azienda; tuttavia, per ogni azienda, l'importo annuale dell'aiuto non può essere inferiore a 1 500 DM né superiore a 16 000 DM; l'aiuto è versato una tantum;

2) la Repubblica federale di Germania può prevedere che gli agricoltori i quali al 1o gennaio 1992 esercitassero la propria attività in comune nella stessa azienda, fruiscano dell'aiuto di cui al punto 1). I limiti di superficie e di importo massimo sono moltiplicati per il numero degli agricoltori associati;

3) in linea di massima, possono beneficiare dell'aiuto solamente gli agricoltori iscritti al regime nazionale agricolo di pensione vecchiaia (GAL);

4) possono essere ammesse deroghe al punto 1), eccettuata quella sul versamento una tantum dell'aiuto, nonché al punto 3), nella misura necessaria per tener conto della natura particolare delle strutture agrarie dei nuovi «Laender»;

5) la Germania stabilisce l'importo unitario di cui al punto 1), le condizioni relative al punto 4) e tutte le altre modalità di applicazione, in modo che il volume globale dell'aiuto speciale non superi il limite di 2 200 milioni di DM.

Articolo 2

1. La Germania comunica alla Commissione il progetto delle modalità di applicazione e delle eventuali modifiche successive in ordine all'attuazione del regime di aiuto di cui all'articolo 1.

Su richiesta della Commissione, essa fornisce ulteriori elementi di valutazione.

2. La Germania non può applicare le disposizioni di cui trattasi prima che la Commissione ne abbia verificato la conformità al disposto dell'articolo 1.

La Commissione decide in merito all'approvazione del progetto di disposizioni entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 54 del 29. 2. 1992, pag. 4.(2) GU n. C 176 del 13. 7. 1992.(3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 19.(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.(5) GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 18.(6) GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 70.

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