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Document 31998R1635

Regolamento (CE) n. 1635/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che deroga, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

GU L 210 del 28.7.1998, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1635/oj

31998R1635

Regolamento (CE) n. 1635/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che deroga, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 1635/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che deroga, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 (2) prevede che, per fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del regime generale, i produttori hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei loro terreni investiti a seminativi; che tale percentuale dovrebbe essere rivista in base all'andamento della produzione e del mercato;

considerando che, da quando è stato istituito il suddetto regime il mercato dei cereali ha ritrovato un maggiore equilibrio, grazie soprattutto all'aumento del consumo interno; che tale situazione, abbinata all'esistenza di scorte molto limitate e a prezzi elevati sui mercati, aveva permesso, nelle scorse campagne, di fissare la percentuale del ritiro obbligatorio ad un livello sensibilmente inferiore al livello prestabilito;

considerando che l'andamento recente del mercato dei cereali, sia sul mercato comunitario che sul mercato mondiale, ha determinato un'inversione di tendenza, in particolare per quanto riguarda il livello delle scorte pubbliche e il livello dei prezzi sul mercato mondiale;

considerando che è necessario tener conto di tale situazione ai fini della fissazione del tasso di ritiro obbligatorio per la campagna 1999/2000; che quindi è necessario fissare il suddetto tasso ad un livello sufficiente ad evitare che si riformino scorte pubbliche troppo cospicue alla vigilia della prima campagna di applicazione dell'Agenda 2000;

considerando che è opportuno continuare a sospendere l'applicazione della messa a riposo straordinaria; che, come corollario, è necessario ridurre il livello della sanzione prevista in caso di superamento di un massimale di seminativo irriguo; che è opportuno adattare l'aumento previsto in caso di trasferimento dell'obbligo di messa a riposo e non applicarlo in caso di trasferimento verso zone sensibili dal punto di vista dell'ambiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1999/2000 e in deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92:

- l'obbligo di messa a riposo di cui al paragrafo 1 di tale articolo è stabilito al 10 %;

- l'aumento di cui al paragrafo 7, secondo trattino, di tale articolo, è stabilito all'1 %. Tuttavia, non si applica nessun aumento ai trasferimenti effettuati verso una particolare regione dove sono realizzati degli obiettivi ambientali.

Articolo 2

In caso di superamento di una superficie di base a titolo della campagna 1998/1999, non si applica la messa a riposo straordinaria di cui all'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 3

Per la campagna 1998/1999 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, in caso di superamento di un massimale di seminativo irriguo, i pagamenti compensativi per la percentuale di superficie irrigua sono in ogni caso ridotti proporzionalmente alla percentuale di superamento constatata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 210 del 6. 7. 1998.

(2) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3).

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