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Document 32002R0517

Regolamento (CE) n. 517/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

GU L 79 del 22.3.2002, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/517/oj

32002R0517

Regolamento (CE) n. 517/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 22/03/2002 pag. 0029 - 0030


Regolamento (CE) n. 517/2002 della Commissione

del 21 marzo 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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