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Document 32002D0235

2002/235/CE: Decisione della Commissione, del 13 marzo 2002, che modifica la decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazioni da parte degli Stati membri di alcune informazioni trasmesse alla Commissione nell'ambito del sistema delle risorse proprie delle Comunità [notificata con il numero C(2002) 416]

GU L 79 del 22.3.2002, p. 61–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2016; abrog. impl. da 32016D2366

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/235/oj

32002D0235

2002/235/CE: Decisione della Commissione, del 13 marzo 2002, che modifica la decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazioni da parte degli Stati membri di alcune informazioni trasmesse alla Commissione nell'ambito del sistema delle risorse proprie delle Comunità [notificata con il numero C(2002) 416]

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 22/03/2002 pag. 0061 - 0065


Decisione della Commissione

del 13 marzo 2002

che modifica la decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazioni da parte degli Stati membri di alcune informazioni trasmesse alla Commissione nell'ambito del sistema delle risorse proprie delle Comunità

[notificata con il numero C(2002) 416]

(2002/235/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha adottato nel regolamento (CE, Euratom) n. 1355/96(3) alcune disposizioni miranti a migliorare alcune parti del dispositivo d'informazione della Commissione da parte degli Stati membri, per quanto riguarda il seguito dell'azione di questi ultimi in materia di recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle interessate da frodi e irregolarità.

(2) Su questa base, la Commissione ha adottato la decisione 97/245/CE, Euratom, del 20 marzo 1997, che fissa le modalità di comunicazione di alcune informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione nell'ambito del sistema risorse proprie(4).

(3) Per un miglior rapporto costo/efficacia, è opportuno razionalizzare l'utilizzazione delle fonti d'informazione disponibili concentrandosi sulle informazioni che riguardano casi di frode e irregolarità rappresentativi in termini d'impatto.

(4) È opportuno trarre profitto dall'esperienza acquisita nella comunicazione delle domande d'inesigibilità e migliorare la presentazione del formulario utilizzato a tal fine.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie, di cui all'articolo 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VI della decisione 97/245/CE, Euratom è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2002.

Per la Commissione

Michaele Schreyer

Membro della Commissione

(1) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

(2) GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(3) GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.

(4) GU L 97 del 12.4.1997, pag. 12.

ALLEGATO

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ALLEGATO VI

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