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Document 12016A171

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE PARTICOLARI
Articolo 171

GU C 203 del 7.6.2016, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_171/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/43


Articolo 171

1.   Tutte le entrate e le spese della Comunità, ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle imprese comuni, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio di funzionamento o in quello delle ricerche e degli investimenti.

In ciascun bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

2.   Le entrate e le spese dell'Agenzia, che funziona secondo criteri commerciali, sono contemplate in uno stato di previsione speciale.

Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo di queste entrate e di queste spese sono stabilite, avuto riguardo allo statuto dell'Agenzia, da un regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.   Le previsioni di entrate e di spese, come pure i conti di gestione e i bilanci delle imprese comuni relativi ai singoli esercizi, sono comunicati alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo secondo le modalità definite dagli statuti di dette imprese.


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