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Document 12016A194

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 194

GU C 203 del 7.6.2016, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_194/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/47


Articolo 194

1.   I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati, i funzionari ed agenti della Comunità, come pure qualsiasi altra persona destinata, per le sue funzioni o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunità ovvero con le imprese comuni, ad avere direttamente o indirettamente comunicazione di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni stabilite da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o l'estinzione di tali rapporti, a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico.

Ogni Stato membro considera tutte le violazioni di tale obbligo come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito che per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato o della Commissione.

2.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione tutte le disposizioni che disciplinano sui suoi territori la classificazione e il segreto di informazioni, cognizioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente trattato.

La Commissione provvede a comunicare tali disposizioni agli altri Stati membri.

Ciascuno Stato membro adotta ogni provvedimento atto ad agevolare la graduale instaurazione di una protezione quanto più possibile uniforme ed ampia dei segreti protetti. La Commissione può, previa consultazione degli Stati membri interessati, formulare tutte le raccomandazioni del caso.

3.   Le istituzioni della Comunità e i loro impianti, e parimenti le imprese comuni, sono tenuti ad applicare le disposizioni relative alla protezione dei segreti in vigore sui territori ove ciascuno di essi è situato.

4.   Qualsiasi autorizzazione ad avere comunicazione dei fatti, informazioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente trattato e protetti dal segreto, concessa da una istituzione della Comunità o da uno Stato membro a una persona che esercita la sua attività nel campo d'applicazione del presente trattato, è riconosciuta da ogni altra istituzione e da ogni altro Stato membro.

5.   Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione di disposizioni particolari risultanti da accordi conclusi tra uno Stato membro e uno Stato terzo o una organizzazione internazionale.


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