EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E252

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1 - LE ISTITUZIONI
SEZIONE 5 - LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 252 (ex articolo 222 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 158–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_252/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/158


Articolo 252

(ex articolo 222 del TCE)

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.


Top