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Document 12016M/TBL

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
Tavole di corrispondenza

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/tab_1/oj

   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/361


TAVOLE DI CORRISPONDENZA (*1)

Trattato sull'Unione europea

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea

Rinumerazione del trattato sull'Unione europea

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Articolo 1

 

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3 (abrogato) (1)

 

 

Articolo 4

 

Articolo 5 (2)

Articolo 4 (abrogato) (3)

 

Articolo 5 (abrogato) (4)

 

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

 

Articolo 8

TITOLO II - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

Articolo 8 (abrogato) (5)

Articolo 9

 

Articolo 10 (6)

 

Articolo 11

 

Articolo 12

TITOLO III - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

Articolo 9 (abrogato) (7)

Articolo 13

 

Articolo 14 (8)

 

Articolo 15 (9)

 

Articolo 16 (10)

 

Articolo 17 (11)

 

Articolo 18

 

Articolo 19 (12)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 10 (abrogato) (13)

Articoli da 27 A a 27 E (sostituiti)

Articoli da 40 a 40 B (sostituiti)

Articoli da 43 a 45 (sostituiti)

Articolo 20 (14)

TITOLO V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

 

Capo 1 - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione

 

Articolo 21

 

Articolo 22

 

Capo 2 - Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune

 

Sezione 1 - Disposizioni comuni

 

Articolo 23

Articolo 11

Articolo 24

Articolo 12

Articolo 25

Articolo 13

Articolo 26

 

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 15

Articolo 29

Articolo 22 (spostato)

Articolo 30

Articolo 23 (spostato)

Articolo 31

Articolo 16

Articolo 32

Articolo 17 (spostato)

Articolo 42

Articolo 18

Articolo 33

Articolo 19

Articolo 34

Articolo 20

Articolo 35

Articolo 21

Articolo 36

Articolo 22 (spostato)

Articolo 30

Articolo 23 (spostato)

Articolo 31

Articolo 24

Articolo 37

Articolo 25

Articolo 38

 

Articolo 39

Articolo 47 (spostato)

Articolo 40

Articolo 26 (abrogato)

 

Articolo 27 (abrogato)

 

Articolo 27 A (sostituito) (15)

Articolo 20

Articolo 27 B (sostituito) (15)

Articolo 20

Articolo 27 C (sostituito) (15)

Articolo 20

Articolo 27 D (sostituito) (15)

Articolo 20

Articolo 27 E (sostituito) (15)

Articolo 20

Articolo 28

Articolo 41

 

Sezione 2 - Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune

Articolo 17 (spostato)

Articolo 42

 

Articolo 43

 

Articolo 44

 

Articolo 45

 

Articolo 46

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (abrogato) (16)

 

Articolo 29 (sostituito) (17)

 

Articolo 30 (sostituito) (18)

 

Articolo 31 (sostituito) (19)

 

Articolo 32 (sostituito) (20)

 

Articolo 33 (sostituito) (21)

 

Articolo 34 (abrogato)

 

Articolo 35 (abrogato)

 

Articolo 36 (sostituito) (22)

 

Articolo 37 (abrogato)

 

Articolo 38 (abrogato)

 

Articolo 39 (abrogato)

 

Articolo 40 (sostituito) (23)

Articolo 20

Articolo 40 A (sostituito) (23)

Articolo 20

Articolo 40 B (sostituito) (23)

Articolo 20

Articolo 41 (abrogato)

 

Articolo 42 (abrogato)

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA (sostituito) (24)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 43 (sostituito) (24)

Articolo 20

Articolo 43 A (sostituito) (24)

Articolo 20

Articolo 43 B (sostituito) (24)

Articolo 20

Articolo 44 (sostituito) (24)

Articolo 20

Articolo 44 A (sostituito) (24)

Articolo 20

Articolo 45 (sostituito) (24)

Articolo 20

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 (abrogato)

 

 

Articolo 47

Articolo 47 (sostituito)

Articolo 40

Articolo 48

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 49

 

Articolo 50

 

Articolo 51

 

Articolo 52

Articolo 50 (abrogato)

 

Articolo 51

Articolo 53

Articolo 52

Articolo 54

Articolo 53

Articolo 55


(*1)  Le due presenti tavole sono tratte dalle tavole di cui all'articolo 5 del trattato di Lisbona, da cui è stata tolta la colonna centrale che riportava la numerazione interinale che compariva nel trattato di Lisbona.

(1)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso TFUE) e dagli articoli 13, paragrafo 1, e 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (in appresso trattato UE).

(2)  Sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso trattato CE).

(3)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 15.

(4)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13, paragrafo 2.

(5)  L'articolo 8 del trattato UE vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (in appresso "l'attuale trattato UE") modificava il trattato CE. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 8 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi una nuova disposizione.

(6)  Il paragrafo 4 sostituisce nella sostanza l'articolo 191, primo comma, del trattato CE.

(7)  L'articolo 9 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Quest'ultimo trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002. L'articolo 9 è abrogato e il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.

(8)  

I paragrafi 1 e 2 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo189 del trattato CE;

i paragrafi da 1 a 3 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 190, paragrafi da 1 a 3, del trattato CE;

il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 192, primo comma, del trattato CE;

il paragrafo 4 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 197, primo comma, del trattato CE.

(9)  Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 4.

(10)  

Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, primo e secondo trattino, del trattato CE;

i paragrafi 2 e 9 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 203 del trattato CE;

i paragrafi 4 e 5 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato CE.

(11)  

Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 211 del trattato CE;

i paragrafi 3 e 7 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 214 del trattato CE;

il paragrafo 6 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4, del trattato CE.

(12)  

Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 220 del trattato CE;

il paragrafo 2, primo comma, sostituisce, nella sostanza, l'articolo 221, primo comma, del trattato CE.

(13)  L'articolo 10 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 10 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.

(14)  Sostituisce anche gli articoli 11 e 11 A del trattato CE.

(15)  Gli articoli da 27 A a 27 E dell'attuale trattato UE, relativi alla cooperazione rafforzata sono sostituiti anche dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.

(16)  Le disposizioni del titolo VI dell'attuale trattato UE, relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono sostituite dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV (che diventa V) della parte terza del TFUE.

(17)  Sostituito dall'articolo 67 del TFUE.

(18)  Sostituito dagli articoli 87 e 88 del TFUE.

(19)  Sostituito dagli articoli 82, 83 e 85 del TFUE.

(20)  Sostituito dall'articolo 89 del TFUE.

(21)  Sostituito dall'articolo 72 del TFUE.

(22)  Sostituito dall'articolo 71 del TFUE.

(23)  Gli articoli da 40 a 40 B dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.

(24)  Gli articoli da 43 a 45 e il titolo VII dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.

(25)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 3 del trattato UE.

(26)  Sostituito, nella sostanza, dagli articoli da 3 a 6 del TFUE.

(27)  Sostituito dall'articolo 5 del trattato UE.

(28)  Inserimento del dispositivo del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali

(29)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13 del trattato UE.

(30)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13 del trattato UE e dall'articolo 282, paragrafo 1, del TFUE.

(31)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato UE.

(32)  Sostituito anche dall'articolo 20 del trattato UE.

(33)  Sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato UE.

(34)  Sostituisce l'articolo 36 dell'attuale trattato UE.

(35)  Sostituisce anche l'articolo 33 dell'attuale trattato UE.

(36)  L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del TFUE e l'articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE.

(37)  Sostituisce l'articolo 31 dell'attuale trattato UE.

(38)  Sostituisce l'articolo 30 dell'attuale trattato UE.

(39)  Sostituisce l'articolo 32 dell'attuale trattato UE.

(40)  

L'articolo 140, paragrafo 1, riprende il paragrafo 1 dell'articolo 121.

L'articolo 140, paragrafo 2, riprende la seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 122.

L'articolo 140, paragrafo 3, riprende il paragrafo 5 dell'articolo 123.

(41)  

L'articolo 141, paragrafo 1, riprende il paragrafo 3 dell'articolo 123.

L'articolo 141, paragrafo 2, riprende i primi cinque trattini del paragrafo 2 dell'articolo 117.

(42)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 208 paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.

(43)  Il paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, sostituisce nella sostanza l'articolo 178 del trattato CE.

(44)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del trattato UE.

(45)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del trattato UE.

(46)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 11, paragrafo 4, del trattato UE.

(47)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafo 1, del trattato UE.

(48)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafo 4, del trattato UE.

(49)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato UE e dagli articoli 290 e 291 del TFUE.

(50)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafi 2 e 9, del trattato UE.

(51)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato UE.

(52)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafo 1, del trattato UE.

(53)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafi 3 e 7 del trattato UE.

(54)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafo 6, del trattato UE.

(55)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 295 del TFUE.

(56)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 19 del trattato UE.

(57)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del trattato UE.

(58)  La prima frase del primo comma è sostituita, nella sostanza, dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del trattato UE.

(59)  Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, terzo trattino, del trattato CE.

(60)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafo 2, del TFUE.

(61)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafo 4, del TFUE.

(62)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

(63)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 310, paragrafo 4, del TFUE.

(64)  Sostituisce anche gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato UE.

(65)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 47 del trattato UE.

(66)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 52 del trattato UE.

(67)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 51 del trattato UE.

(68)  Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 55 del trattato UE.


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