EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005

Atto finale

GU L 157 del 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 157/377


ATTO FINALE

I.   TESTO DELL'ATTO FINALE

1.

I Plenipotenziari di:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Riuniti a Lussemburgo il venticinque aprile duemilacinque in occasione della firma del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania per l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea:

I.

Il trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (di seguito: «il trattato di adesione»).

II.

I testi del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in lingua bulgara e rumena.

III.

Il protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania (di seguito: «il protocollo di adesione»).

IV.

I testi elencati in appresso, allegati al protocollo di adesione:

A.

Allegato I

Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del Protocollo)

Allegato II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, che sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri dalla data di adesione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Protocollo)

Allegato III

Elenco di cui all'articolo 16 del protocollo: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato IV

Elenco di cui all'articolo 17 del protocollo: adattamenti supplementari degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato V

Elenco di cui all'articolo 18 del protocollo: altre disposizioni permanenti

Allegato VI

Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Bulgaria

Allegato VII

Elenco di cui all'articolo 20 del protocollo: misure transitorie, Romania

Allegato VIII

Sviluppo rurale (di cui all'articolo 34 del Protocollo)

Allegato IX

Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania al termine dei negoziati di adesione, il 14 dicembre 2004 (di cui all'articolo 39 del Protocollo)

B.

I testi del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, nelle lingue bulgara e rumena.

V.

L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (di seguito: «l'atto di adesione»).

VI.

I testi elencati in appresso, allegati al protocollo di adesione:

A.

Allegato I

Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione)

Allegato II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, che sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri dalla data di adesione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dell'atto di adesione)

Allegato III

Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato IV

Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione: adattamenti supplementari degli atti adottati dalle istituzioni

Allegato V

Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti

Allegato VI

Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria

Allegato VII

Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania

Allegato VIII

Sviluppo rurale (di cui all'articolo 34 dell'atto di adesione)

Allegato IX

Impegni specifici assunti e requisiti accettati dalla Romania al termine dei negoziati di adesione, il 14 dicembre 2004 (di cui all'articolo 39 dell'atto di adesione)

B.

I testi del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca nelle lingue bulgara e rumena.

2.

Le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione conformemente all'articolo 56 del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, all'articolo 56 dell'atto di adesione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del trattato di adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

3.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a comunicare alla Commissione e a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, dell'atto di adesione. Ove necessario, queste informazioni sono trasmesse prima della data di adesione, in tempo utile affinché il protocollo di adesione o, a seconda dei casi, l'atto di adesione possano essere applicati pienamente a decorrere da tale data, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. In questo contesto la tempestiva notifica ai sensi dell'articolo 53 del protocollo di adesione o, a seconda dei casi, dell'articolo 53 dell'atto di adesione, delle misure adottate dalla Bulgaria e dalla Romania sono di fondamentale importanza. La Commissione può comunicare alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania il termine entro il quale ritiene appropriato ricevere o trasmettere informazioni specifiche. Entro la data odierna della firma, le Parti contraenti hanno ricevuto un elenco che riporta gli obblighi di informazione nel settore veterinario.

4.

I Plenipotenziari hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni, che sono allegate al presente atto finale:

A.

Dichiarazioni comuni degli Stati membri attuali

1.

Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria

2.

Dichiarazione comune sulle leguminose da granella: Bulgaria

3.

Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Romania

4.

Dichiarazione comune sullo sviluppo rurale: Bulgaria e Romania

B.

Dichiarazione comune degli Stati membri attuali e della Commissione

5.

Dichiarazione comune sui preparativi della Bulgaria e della Romania per l'adesione

C.

Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali

6.

Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria e Romania

D.

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria

7.

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria sull'uso dell'alfabeto cirillico nell'Unione europea

5.

I Plenipotenziari hanno preso nota dello Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria nonché la Romania riguardante una procedura d'informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione allegato al presente Atto finale.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussemburgo, add venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke rész réről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   DICHIARAZIONI

A.   DICHIARAZIONI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI

1.   Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini bulgari un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'Unione europea per i cittadini bulgari dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Bulgaria. Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

2.   Dichiarazione comune sulle leguminose da granella: Bulgaria

Per quanto riguarda le leguminose da granella, una zona di 18 047 ha è stata presa in considerazione per il calcolo del massimale nazionale della Bulgaria di cui all'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

3.   Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori: Romania

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini rumeni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'Unione europea per i cittadini rumeni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Romania. Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

4.   Dichiarazione comune sullo sviluppo rurale: Romania e Bulgaria

Riguardo agli stanziamenti d'impegno per lo sviluppo rurale provenienti dal FEAOG sezione garanzia per la Bulgaria e la Romania durante il triennio 2007-2009 di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del Protocollo di adesione e all'articolo 34, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'Unione rileva che si possono prevedere le seguenti assegnazioni:

(in milioni di EUR, prezzi 2004)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bulgaria

183

244

306

733

Romania

577

770

961

2 308

Totale

760

1 014

1 267

3 041

Trascorso il triennio 2007-2009, gli stanziamenti per lo sviluppo rurale della Bulgaria e della Romania saranno determinati in base alle norme vigenti o alle disposizioni conseguenti ad eventuali riforme intervenute nel frattempo.

B.   DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI E DELLA COMMISSIONE

5.   Dichiarazione comune sui preparativi della Bulgaria e della Romania per l'adesione

L'Unione europea continuerà a seguire attentamente i preparativi della Bulgaria e della Romania e i risultati da esse conseguiti, inclusa l'effettiva attuazione degli impegni assunti in tutti i settori dell'acquis.

L'Unione europea rammenta le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 16/17 dicembre 2004, in particolare i punti 8 e 12, sottolineando che, nel caso della Romania, si presterà particolare attenzione ai preparativi nei settori della giustizia e degli affari interni, della concorrenza e dell'ambiente e, nel caso della Bulgaria, si presterà particolare attenzione ai preparativi nel settore della giustizia e degli affari interni. La Commissione continuerà a presentare relazioni annuali sui progressi della Bulgaria e della Romania sulla via dell'adesione, unitamente a raccomandazioni laddove necessario. L'Unione europea ricorda che, se si presentassero eventualmente problemi gravi prima dell'adesione o nei tre anni successivi, saranno previste misure a norma delle clausole di salvaguardia.

C.   DICHIARAZIONE COMUNE DI ALCUNI STATI MEMBRI ATTUALI

6.   Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Bulgaria e Romania

La formulazione del punto 13 delle misure transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi della direttiva 96/71/CE negli allegati VI e VII del Protocollo di adesione e dell'atto di adesione è intesa dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria, di concerto con la Commissione, nel senso che con i termini «talune regioni» si potrebbe, all'occorrenza, comprendere l'intero territorio nazionale.

D.   DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

7.   Dichiarazione della repubblica di Bulgaria sull'uso dell'alfabeto cirillico nell'Unione europea

Con il riconoscimento del bulgaro come lingua facente fede dei trattati, nonché lingua ufficiale e di lavoro da utilizzare dalle istituzioni dell'Unione europea, l'alfabeto cirillico diventerà uno dei tre alfabeti utilizzati ufficialmente nell'Unione europea. Tale componente sostanziale del patrimonio culturale dell'Europa rappresenta un contributo particolare della Bulgaria alla diversità linguistica e culturale dell'Unione.


III.   SCAMBIO DI LETTERE

Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione

Egregio Signore,

mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2004.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Egregio Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera così redatta:

«Mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2004.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.»

Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

ALLEGATO

Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione

I.

1.

Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, denominate in appresso «Stati aderenti», ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa che possa condurre a decisioni da parte delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.

2.

Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.

3.

Le decisioni di ordinaria amministrazione non danno in generale luogo a consultazioni.

4.

Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto di rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver altresì luogo sotto forma di messaggi elettronici, in particolare nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

5.

Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. I membri possono, se del caso, essere i membri del comitato politico e di sicurezza. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6.

Il comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7.

Le consultazioni avvengono di norma non appena, nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni o di posizioni comuni da parte del Consiglio, siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente dette consultazioni.

8.

Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.

9.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.

10.

La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri dell'Unione.

II.

11.

L'Unione, la Repubblica di Bulgaria e la Romania prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Protocollo relativo alle condizioni e alle modalità dell'ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli articoli 3, paragrafo 3, 6, paragrafo 2 e 6, paragrafo 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania abbia luogo per quanto possibile, alle condizioni previste in tale protocollo e in tale atto contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

12.

Nella misura in cui gli accordi o convenzioni conclusi fra Stati membri esistano soltanto allo stato di progetto e non possano probabilmente essere firmati durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

13.

Per quanto riguarda la negoziazione con le parti contraenti dei protocolli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità di ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed all'articolo 6, paragrafo 2 secondo comma dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.

14.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo la data di adesione possono essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente.

III.

15.

Le istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui agli articoli 58 e 60 del protocollo relativo alle condizioni e alle modalità dell'ammissione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, ed agli articoli 58 e 60 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania. A tal fine, i Governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania trasmetteranno tempestivamente alle istituzioni le traduzioni di tali testi.


Top